Art. 1.

      1. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1999, n. 365, le parole «e a spese» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tutte le spese riguardanti l'esumazione, la sistemazione dei resti mortali in cassetta-ossario e il rimpatrio della salma sono totalmente a carico dello Stato che provvede, tramite il Commissario generale coadiuvato dai consolati generali d'Italia all'estero, a fare rimpatriare le salme dei caduti sepolti nei cimiteri o nei sacrari monumentali».